SDA Bocconi Insight Logo
Opinioni

La filiera non è socialmente sostenibile? Ora non si può più vendere in Europa

Le linee guida sul Regolamento UE 2024/3015 tra due diligence, responsabilità d’impresa e controlli sulle catene produttive

21 settembre 2026/DiEleonora Montani F. Perrini
Montani Perrini

Con la pubblicazione, il 26 giugno 2026, delle Linee guida sul Regolamento europeo relativo ai prodotti ottenuti con lavoro forzato (Regolamento UE 2024/3015), la sostenibilità sociale assume una rilevanza concreta ai fini dell’accesso al mercato europeo. Dal 14 dicembre 2027, infatti, un prodotto ottenuto, anche solo in parte, mediante lavoro forzato non potrà essere commercializzato nell’Unione né esportato: la distanza geografica, il ricorso a subfornitori o l’adozione di una due diligence formalmente corretta non potranno neutralizzare tale conseguenza. Pur non introducendo nuovi obblighi generali di due diligence, la disciplina rende quindi essenziale, sul piano organizzativo e probatorio, una conoscenza effettiva della filiera, estesa oltre il primo fornitore, e una verifica della compatibilità di prezzi, tempi di consegna e modelli produttivi con condizioni di lavoro lecite.

Dal rischio reputazionale alla regola di mercato

L’art. 3 del regolamento vieta agli operatori economici di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, oppure di esportare, prodotti ottenuti con lavoro forzato. La disciplina si applicherà in via generale dal 14 dicembre 2027 e riguarda ogni prodotto, indipendentemente dal settore, dall’origine e dalla dimensione dell’operatore. È sufficiente che il lavoro forzato sia stato impiegato, anche soltanto in parte, in una fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione, della fabbricazione o delle relative lavorazioni e trasformazioni. La componente irregolare non viene neutralizzata dalla sua distanza geografica o contrattuale rispetto al marchio che colloca il bene sul mercato europeo.

Una nozione autonoma di lavoro forzato

Il regolamento rinvia alla Convenzione OIL n. 29: è forzato il lavoro o servizio preteso sotto la minaccia di una pena e per il quale la persona non si sia offerta volontariamente . La valutazione richiede dunque di verificare sia la libertà effettiva della scelta sia l’assenza di qualsivoglia forma di coercizione. Il concetto di “pena” può comprendere condotte quali violenza o minacce, ritenzione dei documenti o del salario, debiti imposti, minaccia di denuncia alle autorità migratorie, perdita dell’alloggio, limitazione dei movimenti e abuso della vulnerabilità.

Le linee guida richiamano gli indicatori elaborati dall’OIL e invitano a leggere i fatti nel loro contesto. Orari eccessivi, retribuzioni gravemente insufficienti, violazioni della sicurezza e alloggi degradanti costituiscono segnali rilevanti. Presi isolatamente, tuttavia, possono descrivere situazioni di grave sfruttamento senza integrare la definizione di lavoro forzato. Il loro peso aumenta quando emergono circostanze che impediscono al lavoratore di rifiutare la prestazione o di lasciare il posto. Anche un contratto formalmente accettato perde valore ai fini della valutazione se il consenso è stato ottenuto con l’inganno o se la persona, nei fatti, non può revocarlo senza subire conseguenze sproporzionate.

È perciò necessaria cautela nell’assimilare il lavoro forzato al caporalato previsto dall’art. 603-bis c.p. La fattispecie italiana ruota attorno allo sfruttamento e all’approfittamento dello stato di bisogno; la combinazione tra involontarietà e coercizione, centrale nella definizione OIL, non ricorre necessariamente in ogni caso. Le aree di contatto sono tuttavia ampie, specialmente nelle situazioni più gravi, seppur le due categorie conservino presupposti distinti.

Due diligence e divieto di prodotto

Il rapporto con la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aiuta a cogliere la fisionomia del sistema. La CSDDD disciplina l’organizzazione e la condotta delle grandi imprese comprese nel suo ambito, imponendo un processo basato sul rischio per identificare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente. Il Regolamento UE sul lavoro forzato, invece, disciplina l’accesso del prodotto al mercato e si rivolge a tutti gli operatori economici, senza soglie dimensionali generali. La prima regola il processo preventivo; il secondo presidia il risultato.

L’art. 1, par. 3, chiarisce che il regolamento lascia invariati gli obblighi di due diligence già previsti dal diritto europeo o nazionale. Le linee guida propongono comunque, su base volontaria, un percorso ispirato al modello OCSE. L’adozione di una procedura interna corretta non basta a consentire la vendita di un prodotto ottenuto con lavoro forzato. Una due diligence effettiva resta però essenziale per prevenire il rischio, ricostruire la filiera e gestire il confronto con l’autorità.

L’opacità delle filiere produttive

Le filiere produttive complesse mostrano con particolare evidenza la portata della disciplina. La moltiplicazione dei livelli di subfornitura, la pressione su prezzi e tempi, l’impiego di intermediari e la distanza tra impresa committente e luogo effettivo della produzione possono creare aree di opacità nelle quali trovano spazio condizioni di sfruttamento. Le vicende emerse in diversi contesti produttivi dimostrano che il contratto con il fornitore di primo livello dice poco, se quest’ultimo non dispone di una capacità coerente con gli ordini ricevuti o trasferisce sistematicamente le lavorazioni a unità produttive non dichiarate.

In un quadro quale quello delineato, delocalizzare la produzione lascia inalterato il rischio. Ai fini del divieto europeo conta l’impiego di lavoro forzato, ovunque esso sia avvenuto.

L’impresa che produce fuori dall’Unione rimane, quindi, esposta nel momento in cui importa, distribuisce o vende il prodotto sul mercato europeo. La scelta di delocalizzare senza svolgere verifiche adeguate non integra, da sola, una violazione del regolamento, che non configura un illecito generale di omessa due diligence. Essa priva però l’impresa degli strumenti necessari per: ricostruire la filiera, rispondere alle richieste dell’autorità e dimostrare, quindi, l’effettiva provenienza del prodotto.

Le linee guida valorizzano la mappatura dei diversi livelli della catena, l’identificazione dei siti, le politiche di acquisto, gli audit, il coinvolgimento dei lavoratori e i piani correttivi. Non si tratta di trasformare l’impresa in un’autorità investigativa, ma di superare un controllo cartolare: prezzi incompatibili con il costo del lavoro, consegne irrealistiche e subappalti ricorrenti sono segnali che un sistema serio di sostenibilità non può ignorare.

Regolamento, Procura e art. 34 antimafia

Il procedimento europeo resta autonomo rispetto alle indagini penali nazionali. L’accertamento amministrativo del collegamento tra prodotto e lavoro forzato non richiede una preventiva condanna e può procedere parallelamente alle indagini per i reati di cui agli artt. 600, 601 o 603-bis c.p. Una sentenza per caporalato rappresenta un elemento rilevante, ma non è né condizione necessaria né prova automatica della fattispecie europea. La valutazione deve concentrarsi sui fatti e sulla loro riconducibilità alla definizione OIL. I medesimi fatti potrebbero, inoltre, condurre all’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del d.lgs. 159/2011. La misura non è una pena e non presuppone che sia stata accertata una responsabilità dell’impresa intervenendo quando il libero esercizio dell’attività economica abbia carattere agevolatorio rispetto all’attività di soggetti coinvolti, tra l’altro, nello sfruttamento della manodopera. Nelle filiere complesse, carenze gravi e sistematiche dei controlli possono assumere rilievo sotto un duplice profilo: segnalano un problema di governance e, al tempo stesso, possono aver favorito l’ingresso di un circuito illecito nella produzione.

I tre strumenti hanno quindi finalità che appaiono complementari:

  • il regolamento impedisce la circolazione del prodotto;
  • il procedimento penale accerta le responsabilità personali e, ricorrendone i presupposti, quella dell’ente ex d.lgs. 231/2001;
  • l’amministrazione giudiziaria interrompe l’agevolazione e riconduce l’attività alla legalità.

Ciascun istituto richiede la verifica puntuale dei propri presupposti. Allarmi ignorati, controlli simulati o scelte commerciali incompatibili con una produzione lecita possono tuttavia acquisire un peso probatorio rilevante.

Il procedimento di accertamento

Il procedimento è affidato all’«autorità competente capofila», individuata dall’art. 15 del Regolamento in base al luogo nel quale si presume sia stato impiegato il lavoro forzato.

Per le condotte avvenute fuori dall’Unione europea la competenza è attribuita alla Commissione; quando il rischio è localizzato nel territorio di uno Stato membro, procede, invece, l’autorità nazionale da questo designata. Un’impresa italiana che importi prodotti realizzati in un Paese terzo sarà quindi sottoposta all’indagine condotta dalla Commissione, mentre l’impiego di lavoro forzato in Italia ricadrà nella competenza dell’autorità italiana. Il Regolamento non individua direttamente tale autorità, rimettendone la designazione della stessa allo Stato membro e prevedendone il coordinamento con ispettorati del lavoro, dogane, autorità giudiziarie e organi di contrasto.

È bene ricordare che l’accertamento si concentra sui prodotti e sul loro collegamento con il lavoro forzato, senza estendersi a una valutazione generale della legalità dell’impresa.

Le conseguenze per l’impresa

Accertata la violazione, l’art. 20 impone il divieto di immissione, messa a disposizione ed esportazione, il ritiro dei prodotti già distribuiti e il loro smaltimento o, quando possibile, quello della componente interessata. Occorre distinguere tali misure dalle sanzioni pecuniarie dell’art. 37: queste ultime colpiscono l’inosservanza della decisione dell’autorità, come la prosecuzione delle vendite o il mancato ritiro, non direttamente la sola presenza iniziale del prodotto irregolare. Il danno economico può nondimeno essere immediato e a questo si aggiunge la ricaduta reputazionale, particolarmente gravosa per i marchi fondati sul valore immateriale e sulla fiducia del consumatore.

La sostenibilità come responsabilità della filiera

Il contributo più significativo delle linee guida consiste allora nell’evidenza con cui viene ricondotta la sostenibilità sociale alla concreta organizzazione della produzione che, attraverso il regolamento, incide sulle condizioni di commerciabilità del bene. È evidente, nel disegno normativo, il richiamo alla centralità della governance nel declinare un approccio sostenibile al business insieme alla necessità di un approccio integrato alla compliance. Procurement, compliance, logistica, dogane, sostenibilità, audit interno e Organismo di vigilanza devono condividere informazioni e criteri di escalation. La tracciabilità deve proseguire oltre il primo contratto e le politiche di prezzo devono tenere conto delle condizioni necessarie per una produzione lecita.

Questo approccio non richiede di abbandonare in modo indiscriminato i fornitori esposti a maggiori rischi. Le linee guida danno spazio alla prevenzione e alla remediation, anche perché un disimpegno improvviso può peggiorare la vulnerabilità dei lavoratori. L’impresa deve poter esercitare un’influenza sul partner, concordare piani correttivi credibili e, quando lo sfruttamento non può essere eliminato, programmare un’uscita responsabile. La conformità assume così un significato più ampio della semplice difesa dal rischio sanzionatorio valorizzando un modello economico che non trae vantaggio dall’invisibilità di chi produce.

Con il Regolamento UE sul lavoro forzato, la sostenibilità dichiarata dalle imprese viene sottoposta alla prova dei fatti. È nella filiera che si misurano la coerenza delle scelte aziendali e la legittimità del prodotto.